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Autotutela del contribuente.
Si rammenta che l’autotutela tributaria è un potere rimesso alla valutazione largamente discrezionale dell’Ente impositore, il cui esercizio non è uno strumento di tutela del contribuente. Non può, dunque, configurarsi un obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza di autotutela del contribuente, con la conseguenza che non sussiste alcuna tutela avverso il silenzio dell’amministrazione, né può ipotizzarsi un rifiuto tacito di autotutela in assenza di una norma di legge che espressamente qualifichi in tal modo il silenzio.
La presentazione di un’istanza in autotutela non interrompe i termini utili (60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento) per la proposizione del ricorso avverso l’atto impo-esattivo oggetto di istanza, né i termini di versamento.
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento |