Descrizione
Il congedo per la malattia dei figli è disciplinato dalla legge 26/03/2001 n. 151, artt. 47-52. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro in caso di malattia dei propri figli.
Per i primi tre anni di vita del minore è possibile usufruire di trenta giorni per anno solare che sono retribuiti interamente.
Dal quarto fino all'ottavo anno di vita del minore sarà possibile usufruire di cinque giorni per anno solare che non saranno retribuiti ma saranno computati nell'anzianità di servizio.
La malattia dei figli dovrà essere documentata da apposita certificazione del pediatra di famiglia.