Richiedere di conferimento dei rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico per le utenze non domestiche (art.5 del Regolamento Comunale)

Descrizione

Richiedere di conferimento dei rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico per le utenze non domestiche (art.5 del Regolamento Comunale)

Art. 5.bis Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

  1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
  2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. L’utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l’integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta. I quantitativi avviati a recupero, da certificare entro il termine di cui al periodo precedente, non devono essere inferiori ai quantitativi determinati applicando alle superfici i coefficienti previsti dalla tabella 4° per la specifica attività, allegata al DPR 158/1999“Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti” (Kd=Coefficienti di produzione Kg./m2 anno), diversamente la quota variabile sarà ridotta in proporzione ai quantitativi di rifiuti avviati al recupero fuori dal servizio pubblico e certificati dal soggetto che effettua l’attività di recupero.
  3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 ma rzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. L’accordo deve prevedere almeno una frequenza bisettimanale di ritiro di tutti i rifiuti prodotti dall’utenza. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell’inizio del  possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall’inizio dell’occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza dall’anno successivo. L’opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.
  4. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
In Comune di Taranto …

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